La cessione dei Crediti inesigibili, un'opportunità di natura fiscale
La cessione dei crediti inesigibili è essenzialmente un'opportunità di natura fiscale, orientata a risolvere i problemi connessi ai crediti che non verranno mai recuperati, ma che di fatto aumentano la base fiscalmente imponibile ai fini IRES.
La perdita su crediti è infatti deducibile fiscalmente solo nei casi previsti dal comma 5 art. 101 (già comma 3 art. 66) Tuir, Dpr 917/86, dove la stessa risulti da elementi certi e precisi e in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedura concorsuale (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, e parzialmente il concordato preventivo).
In assenza di elementi certi e precisi, l'Amministrazione Finanziaria consente di svalutare ogni anno i crediti commerciali nella misura massima dello 0,5% del valore nominale o di acquisizione crediti; l'importo cumulativo delle svalutazioni in essere (ex fondo) non può in ogni caso superare il 5% del valore dei crediti stessi.
Nella Normativa troviamo ricorrente il riferimento agli "elementi certi e precisi" che elenchiamo di seguito per chiarire quando un credito diventa "inesigibile" per l'Amministrazione Finanziaria:
- Assoggettamento a procedura concorsuale; - Prescrizione del Credito: il Credito si prescrive quando il Debitore oppone il termine di prescrizione alla richiesta di pagamento; - Procedura esecutiva protratta fino al pignoramento negativo o fino al ricavo infruttuoso della vendita dei beni pignorati e l'attestazione dell'inesistenza di altri beni del creditore; - Dichiarazione di irreperibilità rilasciata dalla pubblica autorità; - Decesso del debitore e rinuncia all'eredità da parte degli eredi; - Accertamento di una truffa da parte degli organi inquirenti.
Quando si verifica uno dei casi sopra descritti è possibile portare in perdita il credito, ma solo nell'esercizio di competenza. Infatti, poiché gli elementi certi e precisi hanno una data certa, la deducibilità fiscale può avvenire solo nell'anno in cui gli stessi si sono verificati. (Per esempio, se un pignoramento avviene nel 2009 è possibile portare a perdita quel credito solo nel 2009, in rispetto dell'art. 109 del TUIR).
In mancanza di dati certi e precisi, è necessario effettuare in ogni caso i normali tentativi di recupero come l'invio di diffide ed intimazioni ad adempiere. E' necessario inoltre giustificare l'antieconomicità dell'azione di recupero mediante:
- Titoli di Credito protestati - Infruttuosa notifica di atti di precetto - Visura protesti negativa - Chiusura dei locali dell'Impresa - Cessazione dell'Attività
Dopodiché è possibile eventualmente effettuare la cessione pro soluto per determinare la data certa e la definitività della perdita.
|